Art. 62 – Cessione prodotti agricoli e alimentari

14 Gennaio, 2019 8:02 am

Art. 62 – Cessione prodotti agricoli e alimentari

La normativa:
–     la disciplina dei contratti della filiera agroalimentare è in vigore dal 24.10.2012 ed è contenuta nel DL 24.1.2012 n° 1 convertito in L. 24.3.2012 n° 27; la norma è stata modificata successivamente con gli articoli 36, comma 6-bis e 36-bis del DL. 18.10.2012 n° 179 convertito in legge 17.12.2012 n° 221. Il regolamento di attuazione è stato approvato con Decreto interministeriale n° 199 del 19.10.2012.
–     l’art. 62 si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari; i prodotti agricoli sono quelli     elencati nell’allegato 1 dell’art. 38, comma 3 del trattato istitutivo dell’unione europea;
i prodotti alimentari sono definiti come: “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani …”

Non sono soggette all’applicazione dell’art. 62 le seguenti cessioni:
•    cessioni la cui consegna non avviene nel territorio italiano. Sono quindi interessate, in prima approssimazione, le sole operazioni della filiera nazionale. In realtà, però, la locuzione “consegna nel territorio della Repubblica italiana” consente di comprendere nell’ambito di applicazione dell’art. 62 le esportazioni con applicazione della clausola ex works (anche detta “franco fabbrica”), in cui il venditore si limita a mettere a disposizione le merci nei suoi locali (quindi in Italia), mentre è l’acquirente estero che provvede all’operazione doganale di esportazione;
•    cessioni nei confronti  di consumatori finali;
•    cessioni istantanee, cioè con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
•    conferimenti effettuati dall’imprenditore agricolo ad organismi di cui è socio o a cui è associato quali, ad esempio, i conferimenti alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori effettuati dall’imprenditore agricolo-socio;
•    in generale tutte le cessioni fra imprenditori agricoli.

FORMA SCRITTA, CONTENUTO SOTTOSCRIZIONE dei CONTRATTI:

l’art. 62, D.L 1/2012 prevede che i contratti siano conclusi in forma scritta e che contengano l’indicazione della durata del contratto, delle quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento.
Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari.
In sostanza, anche un e-mail o un fax contenenti un ordine d’acquisto, il documento di trasporto o la fattura di vendita possono validamente integrare la forma scritta.
L’indicazione degli elementi essenziali del contratto può essere adempiuta anche con il rinvio, da parte del contratto di cessione o dei documenti considerati equivalenti, ai contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi interprofessionali menzionati dall’art. 2 dello stesso decreto, purché il rinvio  riporti gli estremi  ed il riferimento a tali contratti accordi.
In ogni caso, quando il contratto di cessione è costituito dal documento di trasporto o dalla fattura, questi devono altresì riportare la dicitura “assolve gli obblighi di cui art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Nella versione originaria dell’art. 62, la forma scritta era prescritta  a pena di nullità del contratto, rilevabile d’ufficio dal giudice.
Attualmente, in esito alla modifica operata dall’art. 36-bis, D.L. 179/2012, non si prevede più la nullità del contratto ma,  a presidio dell’obbligo della forma scritta,  è rimasta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 20.000 prevista dall’art. 62,  co. 5, D.L. 1/2012.
Infine, quanto alla sottoscrizione del contratto o dei documenti alternativi integrati (documento di trasporto e fattura), il co. 5 dell’art. 3 del Decreto attuativo ne prevede l’obbligatorietà per entrambi i contraenti, escludendola “solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della forma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”.

TERMINI DI PAGAMENTO:
il co. 3 dell’art. 62 prevede un termine legale, inderogabile dalle parti, per il pagamento del corrispettivo: 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Per il corretto computo dei termini, occorre considerare che:
•    prodotti deteriorabili sono tutti i tipi di latte, i prodotti agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza non superiore a 60 giorni, o quelli sfusi non sottoposti a trattamenti atti a prolungarne la durabilità per un periodo superiore a 60 giorni ed i prodotti a base di carne che presentano le caratteristiche fisico-chimiche previste dal co. 4 dell’art. 62;
•    ai fini della decorrenza del termine, si tiene conto anche dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
•    la data di ricevimento viene certificata dalla consegna a mano, l’invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (Pec) o l’impiego del sistema Edi o equivalente (art. 5, co. 3, D.M. 199/2012). In mancanza di certezza sulla data di ricevimento, si presume, salvo prova contraria, che la fattura sia stata ricevuta nella data di consegna dei prodotti agricoli, come rilevabile sul documento di trasporto (art. 5, co. 4, D.M. 199/2012);
•    quando i prodotti ceduti hanno termini di pagamento differenti deve essere emessa una fattura per ognuna scadenza;
•    per i prodotti alcoolici (tra cui il vino), l’art. 5, comma 5 del D.M. n° 199/2012 richiama la disposizione dell’art. 22 della legge 18.2.1999 n° 28: pertanto, per le cessioni dei prodotti alcoolici il termine di pagamento è di 60 giorni decorrenti dalla consegna o ritiro della merce.

SANZIONI
il mancato rispetto del termine di pagamento, oltre a comportare il riconoscimento degli interessi a favore del venditore (l’attuale tasso è pari al 10,5%), costituisce altresì, a carico del debitore inadempiente un illecito punito con la sanzione di Euro da 500 a Euro 500.000 in ragione del fatturato dell’azienda e della eventuale recidiva.

ALCUNI CONSIGLI
In questi giorni sono iniziate le cessione di uve per la vinificazione. Premesso che la vendita di uva  ad un altro imprenditore agricolo vinificatore non rientra nel campo di applicazione dall’ art. 62, ricordiamo che il termine di pagamento per l’uva, previsto dall’art. 62, è di 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura relativa.
Sono possibili contratti di vendita con prezzo da determinare solo se nei contratti (o in documenti equipollenti) vengono specificate le modalità di determinazione del prezzo stesso, ad esempio attraverso il rinvio a listini e mercuriali di una determinata settimana o mese.
Il prezzo può anche dipendere dalla resa o dalle caratteristiche del prodotto stesso (certificato da un soggetto terzo) nel qual caso vanno comunque specificate le modalità e i termini per la sua quantificazione.
In questi casi, a partire dal momento in cui si realizzano le condizioni per la fissazione del prezzo (previste dal contratto) il venditore dovrà emettere fattura nei termini previsti dalla normativa IVA e i termini di pagamento decorreranno dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte  dell’acquirente.
Ricordiamo, per inciso, che l’indicazione della durata del contratto non corrisponde al termine di pagamento. Per durata del contratto può intendersi il periodo di tempo che va dalla  stipula del contratto stesso alla consegna del prodotto. Se il contratto si sostanzia in una fornitura di prodotti, la durata va dalla stipula alla consegna prevista.