Fattura elettronica e agricoltori in esonero IVA
15 Febbraio, 2019 11:03 amCosa è e come funziona la fattura elettronica per gli agricoltori in esonero IVA
Prima di spiegare come devono comportarsi gli agricoltori esonerati (chi non ha più di 7.000 euro di vendite l’anno), precisiamo che la fattura elettronica è una fattura vera propria ma compilata da un programma con pc/tablet/smartphone.
Il programma genera un formato codificato che sarà trasmesso elettronicamente al cliente, passando però prima tramite il SITEMA DI INTERSCAMBIO dell Agenzia delle entrate(SDI) che ne controlla la correttezza del contenuto e solo dopo provvede a inoltrarlo in formato elettronico al cliente.
La fattura elettronica, perché abbia valore, deve essere conservata nel formato digitale codificato xml corredato dalle ricevute di avvenuta ricezione e invio, se il Cliente non riceve la fattura questa non è valida.
Soggetti obbligati ad emetterla
- quasi tutte le imprese agricole e commerciali e i liberi professionisti.
Soggetti esonerati
– aziende commerciali in regime “di vantaggio” o “forfettario”
– piccoli produttori agricoli in regime di esonero IVA (facciamo notare che le aziende in esonero iva non possono emettere fatture e di conseguenza nemmeno fattura elettronica, ma dovranno farsi fare dall’acquirente solo autofattura)
Come si deve comportare l’agricoltore in esonero e chi emette le sue autofatture?
L’agricoltore in esonero può chiedere a chi gli emette le autofatture, come ai suoi fornitori, che gli venga data la fattura cartacea (formato analogico), oppure che gli venga inviata tramite email.
Nel caso in cui il cliente/fornitore (nel caso di autofatture) non comunichi alcun indirizzo telematico perché esentato, sarà sufficiente per chi emette fattura/autofattura compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”, per inviare la fattura elettronica.
Dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SDI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (per gli operatori Iva tale area è quella denominata “Consultazione Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”).
Sul piano procedurale il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 che disciplina la trasmissione delle fatture elettroniche per gli agricoltori in esonero letteralmente prevede:
- l’equiparazione nell’ambito dei destinatari tra coloro che rientrano nei regimi agevolati di vantaggio cd dei minimi, forfetario e dell’agricoltura ai consumatori finali. Per tali soggetti l’emittente dovrà procedere a valorizzare il campo “Codice Destinatario” con un codice convenzionale “0000000” anziché inserire il codice a 7 cifre derivante dalla preregistrazione del soggetto passivo;
la ricezione della fattura avverrà su una apposita area del sito web dell’AdE.