Decreto allevamento 2019
17 Aprile, 2019 9:30 am di Gian Paolo Tosoni
Il Ministro dell’Economia ha firmato il D.M. 15.03.2019, con il quale viene fissato il numero degli animali rientranti nel reddito agrario, nonché il reddito di allevamento eccedente.
Ai fini della imposte dirette, le attività di allevamento possono essere classificate in 3 gruppi: allevamenti condotti senza connessione con il terreno che sono sempre produttivi di reddito di impresa determinato a bilancio; allevamenti condotti in connessione con terreni sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari, che sono produttivi di reddito agrario; allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari. Questi ultimi danno origine a 2 diverse tipologie di reddito: la quota di animali allevati “coperta” dai terreni rientra nel reddito agrario; quella eccedente, invece, ai sensi dell’art. 56, c. 5 Tuir concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (cosiddetta tassazione in base ai parametri).
Il decreto si compone di 3 tabelle: la prima individua le fasce di qualità del terreno; la seconda serve per determinare la tariffa media di reddito agrario per ciascuna fascia di terreno e le unità foraggiere producibili per ettaro; la terza determina le specie di animali che rientrano nella determinazione parametrale del reddito, la durata del ciclo di allevamento, il numero dei capi rientranti in € 51,64 di reddito agrario e infine, l’imponibile per ogni capo eccedente.
In sostanza, in base alle colture praticate e alla specie di animali, possono essere allevati un certo numero di capi e restare nella tassazione catastale; la quantità di animali eccedente questo limite concorre a formare il reddito di impresa mediante l’attribuzione, a ciascun animale eccedente, della tariffa di reddito indicata nella colonna D della tabella 3.
Inoltre, il decreto fissa un coefficiente fisso che serve per rivalutare tale reddito parametrale. Il coefficiente viene confermato nella misura di 2 e si applica al reddito forfetario stabilito per ogni capo eccedente, in quanto le attività di allevamento possiedono normalmente un capitale d’esercizio che eccede la normalità. Questo moltiplicatore non si applica soltanto alle imprese individuali senza manodopera dipendente, che non abbiano enunciato l’impresa familiare.
Possono determinare il reddito in base ai parametri esclusivamente le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali. Le altre società di persone e le società a responsabilità limitata con la qualifica di società agricole, se optano per il reddito agrario, tassano catastalmente la quota di animali rientrante nel reddito agrario e a bilancio la parte eccedente.
Il decreto serve inoltre a tutti gli esercenti attività di allevamento ai fini della determinazione dell’Irap che è dovuta solo per il valore della produzione corrispondente al numero degli animali eccedenti.
Il decreto ministeriale deve essere emanato ogni biennio, ma fino al precedente si richiamava il D.M. 20.04.2006, non essendovi alcuna variazione.
In questo decreto vengono invece introdotte alcune nuove specie di animali, ovvero le tartarughe e alcune specie della famiglia dei camelidi. La quota di reddito per ciascun capo eccedente è pari a euro:
• 0,043899 per le tartarughe da riproduzione o con carapace superiore a 20 cm;
• 0,020486 per le tartarughe di età compresa tra 0 e 9 anni, o con carapace inferiore a 20 cm;
• 5,487354 per camelidi (alpaca adulti o lama o guanaco giovani) 80 kg;
• 7,020510 per camelidi (guanaco adulti o lama giovani) 110 kg;
• 8,779767 per camelidi (lama adulti) 150 kg.
Ai fini della imposte dirette, le attività di allevamento possono essere classificate in 3 gruppi: allevamenti condotti senza connessione con il terreno che sono sempre produttivi di reddito di impresa determinato a bilancio; allevamenti condotti in connessione con terreni sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari, che sono produttivi di reddito agrario; allevamenti condotti in connessione con terreni che però non sono sufficienti a produrre potenzialmente 1/4 dei mangimi necessari. Questi ultimi danno origine a 2 diverse tipologie di reddito: la quota di animali allevati “coperta” dai terreni rientra nel reddito agrario; quella eccedente, invece, ai sensi dell’art. 56, c. 5 Tuir concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (cosiddetta tassazione in base ai parametri).
Il decreto si compone di 3 tabelle: la prima individua le fasce di qualità del terreno; la seconda serve per determinare la tariffa media di reddito agrario per ciascuna fascia di terreno e le unità foraggiere producibili per ettaro; la terza determina le specie di animali che rientrano nella determinazione parametrale del reddito, la durata del ciclo di allevamento, il numero dei capi rientranti in € 51,64 di reddito agrario e infine, l’imponibile per ogni capo eccedente.
In sostanza, in base alle colture praticate e alla specie di animali, possono essere allevati un certo numero di capi e restare nella tassazione catastale; la quantità di animali eccedente questo limite concorre a formare il reddito di impresa mediante l’attribuzione, a ciascun animale eccedente, della tariffa di reddito indicata nella colonna D della tabella 3.
Inoltre, il decreto fissa un coefficiente fisso che serve per rivalutare tale reddito parametrale. Il coefficiente viene confermato nella misura di 2 e si applica al reddito forfetario stabilito per ogni capo eccedente, in quanto le attività di allevamento possiedono normalmente un capitale d’esercizio che eccede la normalità. Questo moltiplicatore non si applica soltanto alle imprese individuali senza manodopera dipendente, che non abbiano enunciato l’impresa familiare.
Possono determinare il reddito in base ai parametri esclusivamente le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali. Le altre società di persone e le società a responsabilità limitata con la qualifica di società agricole, se optano per il reddito agrario, tassano catastalmente la quota di animali rientrante nel reddito agrario e a bilancio la parte eccedente.
Il decreto serve inoltre a tutti gli esercenti attività di allevamento ai fini della determinazione dell’Irap che è dovuta solo per il valore della produzione corrispondente al numero degli animali eccedenti.
Il decreto ministeriale deve essere emanato ogni biennio, ma fino al precedente si richiamava il D.M. 20.04.2006, non essendovi alcuna variazione.
In questo decreto vengono invece introdotte alcune nuove specie di animali, ovvero le tartarughe e alcune specie della famiglia dei camelidi. La quota di reddito per ciascun capo eccedente è pari a euro:
• 0,043899 per le tartarughe da riproduzione o con carapace superiore a 20 cm;
• 0,020486 per le tartarughe di età compresa tra 0 e 9 anni, o con carapace inferiore a 20 cm;
• 5,487354 per camelidi (alpaca adulti o lama o guanaco giovani) 80 kg;
• 7,020510 per camelidi (guanaco adulti o lama giovani) 110 kg;
• 8,779767 per camelidi (lama adulti) 150 kg.