“DECRETO RILANCIO”: DETRAZIONE DEL 110%
26 Maggio, 2020 10:12 amNell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.
La nuova detrazione è fruibile:
− per le spese sostenute esclusivamente dal 01/07/2020 al 31/12/2021;
− in 5 quote annuali;
− per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche private al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo, da IACP e soggetti ad essi equiparati nonché da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.
NOTA: la detrazione nella nuova misura del 110% non è applicabile, ad esempio, da una società per gli interventi effettuati sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività, a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.
Per le “seconde case” la detrazione del 110% è fruibile solo se l’immobile (locato o a disposizione) fa parte di un condominio.
In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi, il soggetto può optare per la cessione del credito (sconto in fattura).
Che fine fanno le vecchie aliquote ordinarie di detrazione per risparmio energetico (50% – 65% – 70% – 75% – 80% – 85%), ristrutturazione (50%) e bonus facciate (90%) stabilite dal DL n. 34/2020 e precedenti? Continuano ad esistere e vengono applicate per tutti gli interventi non rientranti nell’aliquota del 110%!
La detrazione spetta solo a coloro che hanno capienza IRPEF e fino a raggiungimento dell’importo IRPEF “recuperabile”.
SPESE AMMISSIBILI NEL 110%
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio (così detto cappotto) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Ammontare complessivo della spesa non superiore a € 60.000 per ogni unità immobiliari (appartamento).
- interventi sulle parti comuni degli edifici e su edifici unifamiliari (solo prima casa) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
– impianti centralizzati per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 18.2.2013, n. 811 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
– impianti di microcogenerazione.
Rientrano anche le spese di smaltimento dell’impianto sostituito.
Spesa non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari (appartamenti).
- Interventi di riduzione del rischio sismico in riferimento agli immobili ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (non a quelli ubicati nella zona sismica 4) di cui all’OPCM 20.3.2003, n. 3274.
NOTA: qualora si sostenessero congiuntamente ai su citati interventi anche altri interventi di riqualificazione energetica (es. sostituzione infissi, impianti di allarme, ecc..), questi rientrerebbero nella detrazione del 110%. Particolare attenzione per gli investimenti congiunti è stata data a impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e alle colonnine di ricarica elettrica.
Requisiti di idoneità degli interventi:
- devono rispettare i requisiti minimi fissati dai Decreti previsti dal comma 3-ter del citato art. 14 (ad oggi non ancora emanati);
- devono assicurare, anche il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
DETRAZIONI ACCESSORIE
Nel caso in cui, oltre all’esecuzione degli interventi del rischio sismico, il contribuente scelga di:
- cedere il credito spettante ad un’impresa di assicurazione e/o
- stipulare contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi
allora la detrazione IRPEF (oggi pari al 19% dei premi versati) si eleva al 90%.
LAVORI CONGIUNTI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: spesa pari a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
In caso di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
SISTEMI DI ACCUMULO integrati negli impianti solari fotovoltaici rientranti nel beneficio fiscale, alle stesse condizioni e con i medesimi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
NOTA: la detrazione del 110%:
- è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito;
- non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
COLONNINE DI RICARICA per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA
Anziché portare in detrazione la spesa sostenuta, si può optare in alternativa per la cessione del credito (sconto in fattura) delle spese di:
- recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione);
- efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica);
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus facciate);
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il fornitore recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
L’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
VISTO DI CONFORMITÀ
Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un dottore commercialista o un esperto contabile, consulente del lavoro, perito o esperto tributario oppure dal responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese (c.d. RAF).
I dati relativi all’opzione dovranno essere comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
ATTESTAZIONE E ASSEVERAZIONE
È inoltre stabilito che, ai fini dell’opzione per la cessione o sconto in fattura:
- per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, un tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai Decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’ENEA con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l’efficacia degli stessi va asseverata dal professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le proprie competenze professionali, iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale.
É altresì necessario che i predetti professionisti incaricati attestino la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In caso di rilascio di attestazioni o asseverazioni infedeli è applicabile la sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna attestazione / asseverazione infedele resa.
Stipula polizza assicurativa
I predetti soggetti sono inoltre tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000.
Le spese sostenute per l’ottenimento delle attestazioni, asseverazioni e visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%.