Fattura o autofattura? Quale regime fiscale scegliere in agricoltura?

8 Febbraio, 2019 5:47 pm

FATTURA, AUTOFATTURA O DICHIARAZIONE DI VENDITA COME CI SI DEVE COMPORTARE IN AGRICOLTURA?

Vendere propri attrezzi o mezzi usati, purché sia una attività saltuaria, è considerata “attività commerciale occasionale” e non si è obbligati a possedere una partita IVA.

Produrre beni destinati alla vendita in modo continuativo che si tratti di vegetali o animali è un’attività pianificata, e quindi per definizione non occasionale, quindi bisogna obbligatoriamente possedere una partita IVA. Non è possibile infatti fare alcuna vendita di prodotti agricoli senza partita IVA, in quanto non può configurarsi come attività commerciale occasionale.

Fattura: è emessa solo da chi tiene contabilità Iva e cioè da quei soggetti che in agricoltura superano i 7000 euro annui di vendite al netto d’IVA, e sono costretti ad effettuare i versamenti dell’IVA e a tenere la contabilità con i relativi registri.

Autofattura: la emette sempre e soltanto un soggetto che ha la contabilità IVA quando acquista da un soggetto esonerato, cioè da chi non ha fatto più di 7000 euro di vendite al netto d’Iva nell’anno.
Anche il soggetto esonerato ha l’obbligo di conservare copia della autofattura per 10 anni.

 

REGIMI FISCALI IN AGRICOLTURA

 

AGRICOLTORE PER AUTOCONSUMO

Possono rientrare in questa categoria, generalmente chi possiede un piccolo orto familiare, o un piccolo vigneto (meno comunque di 900mt) con cui produce piccole quantità vino per autoconsumo, i piccoli produttori di miele, o chi possiede qualche animale da bassa corte.

I prodotti agricoli non possono essere in alcun modo commercializzati e vengono utilizzati esclusivamente per l’autoconsumo familiare.

Non si è obbligati ad avere una partita IVA se non si commercializzano prodotti, non si ha l’obbligo di iscrizione in Camera di Commercio né di tenuta delle scritture contabili.

Poiché la produzione agricola è per definizione un’attività programmata, non può essere classificata come una prestazione occasionale e saltuaria. L’autoconsumo familiare di prodotti agricoli, pertanto, non è soggetto ad IVA fino a che persiste il requisito di mancata cessione di beni o diritti, anche gratuitamente, ad altro soggetto.

 

REGIME DI ESONERO

È previsto per gli agricoltori che hanno avuto meno di 7.000 euro (iva esclusa) di fatture di vendita nel corso dell’anno. Sempre che le vendite siano costituite almeno per i due terzi da prodotti agricoli.
Ad esempio le fatture emesse per aver effettuato servizi conto terzi non sono considerate prodotti agricoli e dovrebbero avere un valore inferiore ad un terzo delle fatture di vendita.

Obblighi e privilegi del regime di esonero

– Deve obbligatoriamente possedere un numero di partita iva.

– Non avendo contabilità IVA non può emettere fattura ma nei suoi confronti verrà emessa, da chi acquista i beni che l’agricoltore produce, una autofattura.

– Non ha alcun obbligo ai fini fiscali né di dichiarazione IVA, è obbligato solo a conservare tutte le autofatture per le vendite per almeno 10 anni così come tutte le fatture di acquisto, e ha l’obbligo di verificare a fine anno di non aver superato i 7.000 euro di vendite.
NB. la vendita di un bene ammortizzabile (ad esempio un trattore) non va contata nel totale dei 7.000 euro di vendite, poiché non rientra nelle attività ordinarie ex. art. 20 del Dpr 633/72.

– Non ha l’obbligo di iscrizione alla CCIAA, ma può comunque esserne iscritto, se vuole poter richiedere carburante agevolato e compilare il libretto UMA.

– Se supera i limiti previsti dall’INPS per l’iscrizione come CD o IAP, deve obbligatoriamente iscriversi alla previdenza.

NB.I requisiti oggettivi per iscrizione come CD: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda ( art. 2 L. 9/63)

QUANDO SI CAMBIA IL REGIME FICALE?

Il cambiamento di regime si avrà dal successivo anno fiscale a quello in cui si superano i limiti previsti per legge.  Esempio: un agricoltore in regime di esonero vende prodotti agricoli per un valore di 10.000 euro. Per l’anno in corso si farà comunque una AUTOFATTURA da 10.000 euro (anche se per un valore che supera i 7000€ del regime di esonero). Dal prossimo anno si adempiranno gli obblighi contabili e fiscali, anche se per valori inferiori a 7.000 euro.

 

REGIME SPECIALE

Questo regime è disciplinato dall’art.34 del Dpr.633/1972 (detrazione forfetizzata dell’Iva applicando percentuali di compensazione).

Il regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 prevede la detrazione dell’imposta sulla base di percentuali di compensazione determinate da apposito Decreto Ministeriale. Il produttore agricolo pertanto non detrae l’IVA relativa agli acquisti ed applica alle cessioni l’aliquota prevista per il bene ceduto versando solamente l’IVA che risulta a debito dopo l’applicazione della percentuale di compensazione.

Obblighi

– È obbligato ad avere un numero di partita IVA;

– È obbligato a fare la dichiarazione annuale IVA;

– Deve essere iscritto presso la CCIAA;

– Se supera i limiti previsti dall’INPS per l’iscrizione come CD o IAP, deve obbligatoriamente iscriversi alla previdenza.

L’agricoltore emetterà e riceverà normalmente le fatture per i prodotti e i servizi ricevuti ed effettuati,

Non potrà detrarre in alcun modo l’IVA pagata (ad esempio nell’acquisto di carburante o sementi, mezzi agricoli ecc.).

Per ogni sua fattura di vendita, verrà indicata non l’aliquota presente in fattura, ma la differenza tra la stessa e la percentuale di compensazione.

Ricordo che si può  rinunciare al regime fiscale speciale per l’adozione del regime ordinario, ma che questa scelta è valida per non meno di 3 anni.

Tale regime si applica solamente alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I del Testo Unico dell’IVA. I casi in cui l’imprenditore agricolo effettua cessioni di beni di cui alla citata tabella e cessioni di beni non ivi ricompresi oppure prestazioni di servizi piuttosto che cessione di energia elettrica si è in presenza di una impresa agricola cosiddetta “mista”. Se l’impresa è in regime speciale ed effettua cessioni di prodotti diversi da quelli elencati nella tabella A, qualora la cessione sia occasionale (es. cessione di un bene strumentale, cessione occasionale di carne bovina o suina macellata ecc…) l’impresa versa l’IVA relativa a tale cessione e non deve compiere particolari adempimenti.