Gli oneri detraibili e deducibili per gli agricoltori
25 Luglio, 2019 3:27 pmGli oneri detraibili e deducibili per gli agricoltori
Nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2018, per il secondo dei 3 anni stabiliti dalla legge, i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (iap) iscritti nella gestione previdenziale apposita, non dichiarano i redditi dominicale e agrario dei terreni coltivati direttamente. Il beneficio si estende ai soci delle società semplici in possesso dei predetti requisiti professionali. Infatti l’art. 1, c. 44 L. 232/2016 dispone che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicale e agrario non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Tale esenzione produce inevitabili riflessi in materia di oneri deducibili e detraibili, in quanto gli imprenditori agricoli non possono portare in deduzione due tipologie di oneri deducibili e detraibili che sono strettamente legate ai redditi dei terreni. Si tratta dei contributi di bonifica versati ai consorzi obbligatori gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito imponibile; siccome i redditi dei terreni dei coltivatori diretti e Iap sono esclusi da Irpef, questi oneri non possono essere dedotti.
Non opera nemmeno la detrazione del 19% sugli interessi passivi relativi a prestiti e mutui agrari di ogni specie, che sono deducibili nel limite dei redditi dei terreni dichiarati. È pur vero che i redditi vengono indicati nel quadro RA, ma siccome poi non concorrono a formare il reddito imponibile, la detrazione non compete.
Invece sono comunque deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Ovviamente anche in questo caso sono necessari redditi imponibili, altrimenti la deduzione non trova modo di essere conseguita. Se però il contribuente possiede altri redditi (di pensione, fabbricati, ecc.) questi oneri trovano compensazione. In materia di contributi previdenziali versati dai coltivatori diretti si evidenzia una recente risposta a interpello (16.07.2019, n. 248) pubblicata sul sito Internet della Agenzia delle Entrate.
Non sono deducibili i contributi previdenziali versati dal titolare della impresa diretta coltivatrice nell’interesse di familiari non a carico, mancando nella fattispecie la possibilità di esercitare la rivalsa nei confronti di coloro nel cui interesse i contributi sono stati versati. Ricordiamo che l’art. 10, lett. e) del Tuir dispone la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; il comma 2 del medesimo art. 10 prevede che i predetti oneri sono deducibili ancorché siano pagati nell’interesse di persone a carico. Invece quando i familiari dell’impresa coltivatrice non sono persone a carico del titolare, ma è sempre quest’ultimo obbligato al versamento dei contributi alla gestione previdenziale agricola per l’intero nucleo familiare, la deducibilità dal reddito ai fini Irpef non è possibile.
La richiesta era formulata sulla base della procedura prevista per i commercianti e artigiani per i quali la L. 2.08.1990, n. 233 ha previsto il diritto di rivalsa: il titolare della impresa artigiana o commerciale, che paga i contributi per moglie e figlio, che siano collaboratori, ma poi esercita il diritto a ottenere il rimborso, se i familiari documentano l’avvenuto pagamento della loro quota di contributo, possono dedurre ai fini Irpef le somme dal reddito complessivo.
Tuttavia una norma di legge che prevede il diritto di rivalsa nei confronti dei collaboratori non esiste per la previdenza agricola e la possibilità di dedurre i contributi previdenziali pagati dal titolare della impresa è insussistente. Quindi il titolare della impresa agricola che versa all’Inps i contributi anche per i collaboratori della impresa coltivatrice, può dedurre soltanto la quota di sua competenza ed eventualmente quella dei familiari fiscalmente a carico, mentre quella corrispondente ai familiari non a carico non è deducibile.