Il rimborso IVA infrannuale

17 Aprile, 2019 9:33 am
 di Ida Dominici
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso, ai sensi dell’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972 mediante la presentazione del modello telematico IVA TR, il quale, in riferimento al primo trimestre 2019, scadrà il prossimo 30.04.
I contribuenti che hanno realizzato nel primo trimestre 2019 un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiedere in tutto o in parte il rimborso; in alternativa, possono chiedere di utilizzare il credito in compensazione anche con altri tributi, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241. Per richiedere il rimborso, i contribuenti devono rispettare i parametri dettati dall’art. 30 D.P.R. 633/1972. Alla stregua delle condizioni necessarie per il rimborso annuale, il contribuente deve aver effettuato esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. In tale fattispecie, il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%, escludendo nel calcolo sia gli acquisti (o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili.
In alternativa, il rimborso potrà essere effettuato qualora il contribuente abbia effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore del 25% rispetto al totale delle operazioni imponibili. Nel caso in cui il credito, invece, scaturisca dall’acquisto di beni ammortizzabili, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. Se il credito del trimestre è invece maturato da soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, questi soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dall’art. 30.
Per ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, è necessaria l’istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti.
L’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro è vigente solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto da soggetti ai quali nei due anni precedenti sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni a esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 D.L. 18.10.2012, n. 179, da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.