LE NOVITÀ FISCALI DEL 2020
21 Gennaio, 2020 11:06 amCorrispettivi telematici e fatturazione elettronica
Dal 2020 scontrini e ricevute vengono sostituiti da un documento commerciale che potrà essere emesso utilizzando esclusivamente un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia. L’obbligo è già in vigore dal 01 luglio 2019 per chi nel 2018 ha registrato un volume d’affari > € 400.000. Restano escluse dall’obbligo tutte le attività per le quali vigeva l’esonero ex art. 2 DPR 696/1996.
E’ previsto il credito d’imposta per l’acquisto del RT o per l’adattamento del registratore di cassa in misura paria al 50% del costo del RT con un massimo di 250€ o di 50€ in caso di
adattamento del vecchio misuratore. La normativa non richiede il requisito della novità del bene ma l’obbligo del pagamento tracciabile. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione a mezzo mod. F24 con il codice 6899 decorrere dalla prima liquidazione
periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.
In sostanza dal 2020 (dopo il periodo transitorio) esisteranno soltanto le seguenti alternative:
- Memorizzazione e consegna documento commerciale tramite RT2.
- Memorizzazione e consegna documento commerciale tramite procedura web gratuita.
- Trasmissione fattura elettronica per tutte le operazioni quindi In questo caso si potrà rilasciare una quietanza cartacea o ricevuta POS e trasmettere la fattura elettronica entro 12 giorni
Il nuovo Documento Commerciale
1. Consente di certificare tutte le operazioni elencate all’art 22 del Dpr 633/1972 riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate.
2. Fondamentale che al consumatore venga rilasciato tale documento emesso tramite RT su carta o in modalità digitale (previo accordo)
3. Resta l’obbligo di fattura su richiesta del cliente perché, anche se personalizzato, il DC non dà titolo per la detrazione dell’IVA.
La tardiva trasmissione della fattura
elettronica è sanzionata anche se si provvede al versamento dell’IVA relativa
nei termini di legge. Da 250 € a 2.000 € per ciascuna operazione tardivamente
documentata con facoltà di ravvedimento operoso (art. 6, comma 1 D.Lgs. 471/97).
LE NUOVE SCADENZE 730
L’articolo 16-bis del Dl 124/2019 modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale. Tutte le modifiche introdotte avranno efficacia a partire dal 01/01/2021.
Viene, in primo luogo, previsto che i contribuenti possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta (rispetto al vigente 7 luglio) o ad un CAF (rispetto al vigente 23 luglio) unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
Si prevede poi che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non abbiano più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un Caf – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi – ma possano rivolgersi al sostituto o a un CAF alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.
Va al riguardo ricordato che attualmente i citati soggetti possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio. In relazione a ciò si abroga il comma 3, dell’articolo 13, che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione.
DETRAZIONE SPESE SANITARIE
A decorrere dal 1 gennaio 2020, per poter detrarre gli oneri sanitari, l’articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019-legge di bilancio, ha previsto:
- Il pagamento in contanti per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il pagamento con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi) per tutte le altre spese mediche detraibili.
È consigliabile conservare la prova del pagamento al fine di evitare di dover fornire in sede di detrazione fiscale, copia dell’estratto conto.
Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Mentre l’acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce – in quanto dispositivo medico – ammette ancora il cash.
Altri oneri detraibili con obbligo di pagamento tracciabili
Molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabili, come nel caso dei premi assicurativi o del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Per altre spese, invece, l’obbligo è scattato solo dallo scorso 1° gennaio. Partendo dalle più usate, si tratta delle spese per attività sportive dei ragazzi, delle spese funebri e per intermediazione immobiliare, oltre che delle spese pagate per gli addetti all’assistenza personale (da non confondere con i contributi per colf e badanti, che sono deducibili). Nella lista ci sono anche le spese veterinarie, quelle per il mantenimento dei cani guida, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per la frequenza scolastica (anche se le rette sono raramente pagate in contanti). Nel caso degli affitti rientrano le detrazioni sulle locazioni degli studenti fuori sede, ma non quelle per gli inquilini a basso reddito. che possono continuare a pagare cash i canoni.
MODIFICHE AL REGIME DELLE DETRAZIONI IRPEF
Credito d’imposta pagamenti elettronici
Da luglio 2020 credito d’imposta per imprese e professionisti con volume d’affari anno precedente < € 400.000 pari al 30% delle commissioni loro addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Valido solo per commissioni dovute a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dal mese successivo dal sostenimento della spesa.
Nuove percentuali deducibilità IMU
La legge di Bilancio 2020 conferma per il 2019 la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del 50%. Viene, infatti, stabilito che, “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, I’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”. Dal 2020, invece, troverà applicazione la nuova super IMU. In particolare, l’IMU relativa agli immobili strumentali sarà interamente deducibile dal 2022; la deduzione si applicherà nella misura del 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021.
La percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:
- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60% per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- 70% nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- 100% (totale deducibilità) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.
BONUS FACCIATE
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
CESSIONI INTRA-UE
Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, l’articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” (reverse charge) nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni. Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario che:
- entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva;
2. l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
3. vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE
Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l’onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.
In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l’articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie.
Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).
In particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto. Elementi di prova di cui alla lettera a), per i beni spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto:
- documento riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. Tale dichiarazione deve riportare:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere in possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:
di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.
CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI
L’articolo 3 comma 1 del Dl 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova stretta sulle compensazioni. Dal 01/01/2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d’imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l’Iva, attendere l’invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l’inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l’invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.
La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al Dl 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.
L’Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l’effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.
Resta invariato inoltre:
- il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l’obbligo vistare la dichiarazione;
- la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d’imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro.
Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello f24
Ai sensi di quanto statuito dall’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.
Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell’originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell’esercizio, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell’articolo 37 del Dl 223/2006.
La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.
Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale). La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.
La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e
solo al contribuente e mai all’intermediario abilitato a differenza
di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a
seconda di quando risale l’incarico) anche all’intermediario viene irrogata una
specifica sanzione (articolo 7 bis del Dlgs 241/1997).
RIDUZIONE SOGLIA CONSENTITA PER L’USO DEL CONTANTE