LEGGE DI BILANCIO 2021: crediti d’imposta e incentivi per aggregazioni aziendali

9 Gennaio, 2021 4:46 pm

Crediti d’imposta e incentivi per le aggregazioni aziendali

ART. 1, COMMI DA 219 A 226 – CREDITO D’IMPOSTA PIR PMI
Alle persone fisiche che sono titolari di PIR PMI, costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, spetta un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, con riferimento a strumenti finanziari qualificati, in base all’articolo 2-bis del medesimo articolo 67, alla condizione che tali strumenti finanziari:
-siano detenuti per almeno 5 anni e
-il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite in tali strumenti finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi, partendo da quella relativa al periodo d’imposta in cui minusvalenze, perdite e differenziali negativi sono realizzati, oppure in compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla determinazione del reddito e non sottostà ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

ART. 1, COMMI DA 227 A 229 – COMPENSAZIONI DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI RISULTANTI DA FATTURE COMMERCIALI
Viene inserito il nuovo comma 3- bis all’interno dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, che stabilisce che l’Agenzia delle entrate è tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.
La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

ART. 1, COMMA 230 – PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVAMENTE ALLA QUOTAZIONE DI PMI
Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla legge n. 205 del 2017, e pari al 50 per cento delle spese stesse e fino a un massimo di 500.000 euro

ART. 1, COMMI DA 233 A 243 – INCENTIVI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE
Per incentivare le aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, qualora tali operazioni avvengano tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e se
-le società che partecipano alle predette operazioni sono operative da almeno due anni e
-alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non fanno parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso
-se non sono legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto,
viene consentita la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite ai seguenti componenti:
-perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile,
-importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, ACE, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
L’agevolazione in commento è riconosciuta anche ai soggetti tra i quali sussiste già un controllo se tale controllo è stato acquisito con operazioni diverse da quelle agevolate dalla presente norma, poste in essere tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e se entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni oggetto della presente disposizione. In tal caso perdite fiscali e rendimento nozionale di cui sopra si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.
La trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate avviene:
-per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie e,
-per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle predette operazioni,
comunque per un ammontare complessivo non superiore
-al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero
-al 2 per cento delle attività oggetto di conferimento.
In caso di conferimento di azienda, le perdite del conferitario rilevano, per la trasformazione in credito d’imposta, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previste, ai fini fiscali, per la fusione. A tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile.
Dalla data di efficacia dell’operazione di aggregazione non sono più utilizzabili le perdite che hanno fatto trasformare le imposte anticipate in credito d’imposta e non è deducibile né trasformabile in credito d’imposta le eccedenze Ace relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.
Sono escluse dalla norma in commento le società in stato di dissesto o con rischio di dissesto ovvero in stato di insolvenza.
Particolari norme sono previste per società che utilizzano la tassazione di gruppo o hanno optato per la trasparenza fiscale.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è comunque condizionata al pagamento di una commissione, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP per cassa, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta, che va versata
-per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui sopra e
-per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni oggetto della agevolazione.

ART. 1, COMMI 244 E 245 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI
Viene stabilito che le disposizioni straordinarie in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia PMI a supporto della liquidità delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 13, comma 1 decreto-legge n. 23 del 2020, si applicano sino al 30 giugno 2021, anziché sino al 31 dicembre 2020.
Viene altresì previsto che tali garanzie sono concesse, alle condizioni previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.

ART. 1, COMMI DA 248 A 254 – PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE MPMI
Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e alla concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, di cui all’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020.
La proroga della moratoria avviene automaticamente formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021
La disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021, alle predette misure.
Le imprese che alla predetta data hanno esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non sono state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le condizioni e modalità previste dalla norma di riferimento ossia di cui all’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Per le imprese che hanno avuto accesso alle predette misure il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal 30 giugno 2021.

ART. 1, COMMI DA 263 A 264 – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
Vengono prorogate al 30 giugno 2021 alcune misure di aiuto di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, e più precisamente:
-il credito di imposta pari al 20 per cento dell’investimento a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di una o più società;
-il credito d’imposta sulle perdite realizzate nell’esercizio 2020, pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale di cui si è detto sopra;
-l’istituzione del così detto “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che soddisfano determinate condizioni.

ART. 1, COMMA 266 – DISAPPLICAZIONE TEMPORANEA NORME CIVILI SULLE PERDITE
Sostituendo completamente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, viene stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano i seguenti articoli del codice civile:
-2446, secondo e terzo comma,
-2447,
-2482-bis, quarto, quinto e sesto comma,
-2482-ter.
Non si applica altresì la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
La perdita deve essere diminuita a meno di un terzo entro il quinto anno successivo.
L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Nell’ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è comunque convocata senza indugio dagli amministratori ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può essere deliberato di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino a quel momento non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con appositi prospetti.

ART. 1, COMMA 333 – SPESE VETERINARIE
Attraverso una modifica all’articolo 15 del DPR 917 del 1986 viene innalzata a euro 550, rispetto ai previgenti euro 500, la spesa massima detraibile per spese veterinarie.

ART. 1, COMMA 362 – BONUS BEBE’
Viene rinnovato anche per l’anno 2021 l’assegno di natalità, così detto Bonus bebè, con le stesse modalità di cui alla precedente normativa contenuta nel comma 34 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

ART. 1, COMMI DA 381 A 384 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LOCATORE CHE RIDUCE CANONE DI LOCAZIONE
Viene riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore di immobile adibito a uso abitativo, ma solo se abitazione principale del locatario, situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso in cui il predetto locatore riduca il canone di locazione. Il contributo è pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

ART. 1, COMMI DA 386 A 401 – INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Per il triennio dal 2021 al 2023 viene riconosciuta, per sei mensilità, una indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986.
L’indennità, che viene erogata dall’INPS, spetta se i soggetti di cui si è detto presentano i seguenti requisiti:
-non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
-non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
-hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
-hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
-sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
-sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L’indennità, che va richiesta all’INPS entro il 31 ottobre di ognuno dei tre anni 2021, 2022 e 2023, è erogata per sei mensilità ed è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Il beneficio, che spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e che non concorre alla formazione del reddito, è erogato a condizione che il beneficiario partecipi a percorsi di aggiornamento professionale.

ART. 1, COMMI DA 437 A 439 – CONTRIBUTO PER ACQUISTO OCCHIALI
Viene riconosciuto un contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui.

ART. 1, COMMI DA 452 A 453 – ESENZIONE IVA PER VACCINI COVID-19
Fino al 31 dicembre 2022 sono esenti da IVA:
-le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse;
-le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

ART. 1, COMMA 583 – CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Con un intervento sulla legge 220 del 2016, viene stabilito, per le imprese di produzione cinematografia e audiovisiva, l’innalzamento al 40 per cento
-dell’aliquota massima del credito di imposta;
-dell’aliquota del credito di imposta riconosciuto per le opere cinematografiche;
-dell’aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive, tra cui le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento.
Anche per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, viene elevata al 40 per cento l’aliquota massima del credito di imposta.
Medesima aliquota massima viene prevista per il credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post- produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.
I crediti d’imposta per le imprese di produzione e le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, vengono esclusi dal limite massimo complessivo indicato, per le rispettive tipologie di credito di imposta, dal decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.

ART. 1, COMMI DA 595 A 597 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE
Il regime fiscale delle locazioni brevi, ossia dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, a decorrere dal periodo d’imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, «ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza», l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile.
Le suddette disposizioni si applicano anche aicontratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.Con la sostituzione del quarto comma dell’articolo 13-quater del decreto-legge n. 34 del 2019 viene stabilito che presso il MIBACT viene istituita una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi.

ART. 1, COMMI DA 599 A 601 – ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021 PER TURISMO E SPETTACOLO
Viene disposto che per il 2021 non è dovuta la prima rata relativamente a:
– immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, degli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. ART. 1, COMMI DA 602 A 603 – CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE
Il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosciuto nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, come stabiliti dalla norma, viene esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Per tali ultimi soggetti nonché per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, anziché fino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma originaria.
Viene anche rifinanziato, con 100 milioni di euro per l’anno 2021, il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti, di cui all’articolo 182, primo comma, del decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo la platea dei beneficiari anche alle imprese turistico-ricettive, genericamente intese.