LEGGE DI BILANCIO 2021: crediti d’imposta e incentivi per aggregazioni aziendali
9 Gennaio, 2021 4:46 pmCrediti d’imposta e incentivi per le aggregazioni aziendali
ART. 1, COMMI DA 219 A 226 – CREDITO D’IMPOSTA PIR PMI
Alle persone fisiche che sono titolari di PIR PMI, costituiti dal 1° gennaio
2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, spetta un
credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi
realizzati ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, con riferimento a strumenti
finanziari qualificati, in base all’articolo 2-bis del medesimo articolo 67,
alla condizione che tali strumenti finanziari:
-siano detenuti per almeno 5 anni e
-il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite in tali
strumenti finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo,
nelle dichiarazioni dei redditi, partendo da quella relativa al periodo
d’imposta in cui minusvalenze, perdite e differenziali negativi sono realizzati,
oppure in compensazione.
Il credito d’imposta non concorre alla determinazione del reddito e non
sottostà ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del
2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000.
ART. 1, COMMI DA 227 A 229 – COMPENSAZIONI DI CREDITI E
DEBITI COMMERCIALI RISULTANTI DA FATTURE COMMERCIALI
Viene inserito il nuovo comma 3- bis all’interno dell’articolo 4 del decreto
legislativo n. 127 del 2015, che stabilisce che l’Agenzia delle entrate è
tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica
dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni
commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall’ambito di
operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni
pubbliche.
La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi
effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a
concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti
aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito
omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro
delle imprese.
ART. 1, COMMA 230 – PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE
SPESE DI CONSULENZA RELATIVAMENTE ALLA QUOTAZIONE DI PMI
Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le
spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese
(PMI), istituito dalla legge n. 205 del 2017, e pari al 50 per cento delle
spese stesse e fino a un massimo di 500.000 euro
ART. 1, COMMI DA 233 A 243 – INCENTIVI ALLE OPERAZIONI DI
AGGREGAZIONE AZIENDALE
Per incentivare le aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusioni,
scissioni e conferimenti d’azienda, qualora tali operazioni avvengano tra il 1°
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e se
-le società che partecipano alle predette operazioni sono operative da almeno
due anni e
-alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti non fanno
parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso
-se non sono legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20
per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto,
viene consentita la trasformazione in credito d’imposta delle attività per
imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite ai seguenti
componenti:
-perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in
corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate
in diminuzione del reddito imponibile,
-importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, ACE,
maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in
credito d’imposta alla medesima data.
L’agevolazione in commento è riconosciuta anche ai soggetti tra i quali
sussiste già un controllo se tale controllo è stato acquisito con operazioni
diverse da quelle agevolate dalla presente norma, poste in essere tra il 1°
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 e se entro un anno dalla data di
acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle
operazioni oggetto della presente disposizione. In tal caso perdite fiscali e
rendimento nozionale di cui sopra si riferiscono a quelli maturati fino al
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato
acquisito il controllo.
La trasformazione in credito d’imposta delle imposte anticipate avviene:
-per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie
e,
-per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello
in corso alla data di efficacia giuridica delle predette operazioni,
comunque per un ammontare complessivo non superiore
-al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti
all’operazione straordinaria, senza considerare il soggetto che presenta le
attività di importo maggiore, ovvero
-al 2 per cento delle attività oggetto di conferimento.
In caso di conferimento di azienda, le perdite del conferitario rilevano, per
la trasformazione in credito d’imposta, negli stessi limiti e alle stesse
condizioni previste, ai fini fiscali, per la fusione. A tal fine, è
obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo
2501-quater del codice civile.
Dalla data di efficacia dell’operazione di aggregazione non sono più
utilizzabili le perdite che hanno fatto trasformare le imposte anticipate in
credito d’imposta e non è deducibile né trasformabile in credito d’imposta le
eccedenze Ace relative alle attività per imposte anticipate complessivamente
trasformate in credito d’imposta.
Sono escluse dalla norma in commento le società in stato di dissesto o con
rischio di dissesto ovvero in stato di insolvenza.
Particolari norme sono previste per società che utilizzano la tassazione di
gruppo o hanno optato per la trasparenza fiscale.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è
comunque condizionata al pagamento di una commissione, deducibile ai fini delle
imposte sui redditi e IRAP per cassa, pari al 25 per cento delle attività per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta, che va
versata
-per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica
delle operazioni di cui sopra e
-per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell’esercizio
successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni
oggetto della agevolazione.
ART. 1, COMMI 244 E 245 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI
GARANZIA PMI
Viene stabilito che le disposizioni straordinarie in materia di garanzie
erogate dal Fondo di garanzia PMI a supporto della liquidità delle piccole e
medie imprese di cui all’articolo 13, comma 1 decreto-legge n. 23 del 2020, si
applicano sino al 30 giugno 2021, anziché sino al 31 dicembre 2020.
Viene altresì previsto che tali garanzie sono concesse, alle condizioni
previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a
250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.
ART. 1, COMMI DA 248 A 254 – PROROGA DELLE MISURE DI
SOSTEGNO ALLE MPMI
Vengono prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno
alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e alla
concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso
rateale, di cui all’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere
a) e c) e comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020.
La proroga della moratoria avviene automaticamente formalità, salva l’ipotesi
di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al
soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune
imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021
La disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021,
alle predette misure.
Le imprese che alla predetta data hanno esposizioni debitorie a fronte delle
predette operazioni finanziarie e che non sono state ancora ammesse alle
predette misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021,
secondo le condizioni e modalità previste dalla norma di riferimento ossia di
cui all’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e
comma 8, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Per le imprese che hanno avuto accesso alle predette misure il termine di
diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal 30 giugno 2021.
ART. 1, COMMI DA 263 A 264 – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
Vengono prorogate al 30 giugno 2021 alcune misure di aiuto di cui all’articolo
26 del decreto-legge n. 34 del 2020, e più precisamente:
-il credito di imposta pari al 20 per cento dell’investimento a favore dei
soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l’aumento del capitale
sociale di una o più società;
-il credito d’imposta sulle perdite realizzate nell’esercizio 2020, pari al 50
per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al
lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di
capitale di cui si è detto sopra;
-l’istituzione del così detto “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di
nuova emissione emessi dalle società che soddisfano determinate condizioni.
ART. 1, COMMA 266 – DISAPPLICAZIONE TEMPORANEA NORME CIVILI
SULLE PERDITE
Sostituendo completamente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, viene
stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020
non si applicano i seguenti articoli del codice civile:
-2446, secondo e terzo comma,
-2447,
-2482-bis, quarto, quinto e sesto comma,
-2482-ter.
Non si applica altresì la causa di scioglimento della società per riduzione o
perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4),
e 2545-duodecies del codice civile.
La perdita deve essere diminuita a meno di un terzo entro il quinto anno
successivo.
L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale
in proporzione delle perdite accertate.
Nell’ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del
minimo legale, l’assemblea è comunque convocata senza indugio dagli
amministratori ma in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale,
può essere deliberato di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto
esercizio successivo. Fino a quel momento non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere
distintamente indicate nella nota integrativa con appositi prospetti.
ART. 1, COMMA 333 – SPESE VETERINARIE
Attraverso una modifica all’articolo 15 del DPR 917 del 1986 viene innalzata a
euro 550, rispetto ai previgenti euro 500, la spesa massima detraibile per
spese veterinarie.
ART. 1, COMMA 362 – BONUS BEBE’
Viene rinnovato anche per l’anno 2021 l’assegno di natalità, così detto Bonus
bebè, con le stesse modalità di cui alla precedente normativa contenuta nel
comma 34 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
ART. 1, COMMI DA 381 A 384 – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER
LOCATORE CHE RIDUCE CANONE DI LOCAZIONE
Viene riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto al locatore
di immobile adibito a uso abitativo, ma solo se abitazione principale del
locatario, situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso in cui il
predetto locatore riduca il canone di locazione. Il contributo è pari al 50
per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200
euro per singolo locatore.
ART. 1, COMMI DA 386 A 401 – INDENNITA’ PER LAVORATORI
AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Per il triennio dal 2021 al 2023 viene riconosciuta, per sei mensilità, una
indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore
dei soggetti, iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per
professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di
imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e
professioni di cui all’articolo 53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986.
L’indennità, che viene erogata dall’INPS, spetta se i soggetti di cui si è
detto presentano i seguenti requisiti:
-non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati
presso altre forme previdenziali obbligatorie;
-non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
-hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la
presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi
da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a
quello di presentazione della domanda;
-hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un
reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai
e degli impiegati rispetto all’anno precedente;
-sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
-sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di
presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione
alla gestione previdenziale in corso.
L’indennità, che va richiesta all’INPS entro il 31 ottobre di ognuno dei tre
anni 2021, 2022 e 2023, è erogata per sei mensilità ed è pari al 25 per
cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle
entrate. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800
euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
Il beneficio, che spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda e che non concorre alla formazione del reddito, è
erogato a condizione che il beneficiario partecipi a percorsi di aggiornamento
professionale.
ART. 1, COMMI DA 437 A 439 – CONTRIBUTO PER ACQUISTO
OCCHIALI
Viene riconosciuto un contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista
ovvero di lenti a contatto correttive, in favore dei membri di nuclei familiari
con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui.
ART. 1, COMMI DA 452 A 453 – ESENZIONE IVA PER VACCINI
COVID-19
Fino al 31 dicembre 2022 sono esenti da IVA:
-le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni
di servizi strettamente connesse;
-le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o
dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti
vaccini.
ART. 1, COMMA 583 – CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Con un intervento sulla legge 220 del 2016, viene stabilito, per le imprese di
produzione cinematografia e audiovisiva, l’innalzamento al 40 per cento
-dell’aliquota massima del credito di imposta;
-dell’aliquota del credito di imposta riconosciuto per le opere cinematografiche;
-dell’aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via
prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive, tra cui le opere
audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei
diritti in misura non inferiore al 40 per cento.
Anche per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, viene
elevata al 40 per cento l’aliquota massima del credito di imposta.
Medesima aliquota massima viene prevista per il credito di imposta riconosciuto
alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post- produzione, in
relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate
sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.
I crediti d’imposta per le imprese di produzione e le imprese italiane di
produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul
territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, vengono esclusi dal
limite massimo complessivo indicato, per le rispettive tipologie di credito di imposta,
dal decreto di cui all’articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
ART. 1, COMMI DA 595 A 597 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
STRUTTURE RICETTIVE
Il regime fiscale delle locazioni brevi, ossia dei contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, a decorrere dal periodo
d’imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla
locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo
d’imposta.
Negli altri casi, «ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza»,
l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma
imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile.
Le suddette disposizioni si applicano anche aicontratti stipulati tramite
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure
soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in
cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in
locazione.Con la sostituzione del quarto comma dell’articolo 13-quater del
decreto-legge n. 34 del 2019 viene stabilito che presso il MIBACT viene
istituita una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili
destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare
in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi
all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.
La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi.
ART. 1, COMMI DA 599 A 601 – ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021
PER TURISMO E SPETTACOLO
Viene disposto che per il 2021 non è dovuta la prima rata relativamente a:
– immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
nonché immobili degli stabilimenti termali;
– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze,
degli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della
gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese
esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di
eventi fieristici o manifestazioni;
– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a
condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività
ivi esercitate. ART. 1, COMMI DA 602 A 603 – CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI
DI LOCAZIONE
Il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020,
riconosciuto nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore
di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi
o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi, come stabiliti dalla norma, viene esteso
anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.
Per tali ultimi soggetti nonché per le imprese turistico-ricettive il credito
spetta fino al 30 aprile 2021, anziché fino al 31 dicembre 2020, come previsto
dalla norma originaria.
Viene anche rifinanziato, con 100 milioni di euro per l’anno 2021, il Fondo per
sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori
turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane
mediante autobus scoperti, di cui all’articolo 182, primo comma, del
decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo la platea dei beneficiari anche alle
imprese turistico-ricettive, genericamente intese.