LEGGE DI BILANCIO 2021: Incentivi per acquisto veicoli e credito d’imposta per beni strumentali nuovi
9 Gennaio, 2021 4:38 pmTra le misure varate con la legge di Bilancio 2021, vi sono quelle relative agli incentivi per l’acquisto di veicoli, il credito d’imposta per le cargo bike e quello per l’acquisizione di beni strumentali nuovi (Sole 24 Ore – Circolare in download)
ART. 1, COMMI DA 608 A 610
– MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA
Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022:
-il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari;
-il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di
quotidiani, riviste e periodici;
-il credito d’imposta per le testate edite in formato digitale.
Per quanto riguarda il primo credito d’imposta si evidenzia che l’articolo
57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede un credito d’imposta che,
limitatamente all’anno 2020, è concesso, nella misura unica del 50 per cento
del valore degli investimenti pubblicitari, e non solo incrementali, effettuati
su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali.
Il secondo credito d’imposta è quello introdotto dai commi da 806 a 809,
dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018, che prevede un’agevolazione fiscale
per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono
esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. A ciascun esercente
il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno, incrementato a
4.000 euro l’anno per il 2020 ed estendendolo, sempre per il 2020, alle imprese
di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o
periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000
abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Infine, l’articolo 190 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto, per il
2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un
dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 per cento
della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di
server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro
il limite di 8 milioni di euro.
ART. 1, COMMI DA 612 A 613
– BONUS AGGIUNTIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE
INTERNET
Viene previsto un contributo aggiuntivo, da assegnare ai nuclei familiari con
ISEE inferiore ad euro 20.000, ammessi a fruire del voucher per l’acquisizione
dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi
dispositivi elettronici, in base a quanto disposto dal Decreto del 7 agosto
2020, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di
vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato
digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022.
Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli
esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
ART. 1, COMMI DA 614 A 615
– BONUS TV
Al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi
televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie
DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, viene
esteso al 2021 il contributo di cui all’articolo 1, del comma 1039, della legge
n. 205 del 2017, che prevedeva un buono di un valore massimo di 50 euro, a
beneficio di nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro. Apposito decreto
attuativo dovrà individuare il nuovo contributo.
ART. 1, COMMI DA 623 A 625
– KIT DIGITALIZZAZIONE
Ai nuclei familiari con
-un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui,
-con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o
universitario
-non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di
telefonia mobile,
-che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID),
è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di
connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le
medesime finalità.
Il bonus è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.
ART. 1, COMMI DA 631 A 633
– FONDI INVESTIMENTI ESTERI
Attraverso una modifica all’articolo 27 del DPR 600 del 1973 viene stabilito
che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto
estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo, il cui gestore sia soggetto a forme
di vigilanza nel Paese estero nel quale l’OICR è istituito, non si applica la
ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti.
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui sopra non concorrono
a formare il reddito.
ART. 1, COMMI DA 651 A 659
– INCENTIVI PER ACQUISTO DI AUTO
L’imposta, introdotta dal comma 1042, dell’articolo 1, della legge n. 145 del
2018, dovuta in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e
immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica,
parametrata in base al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, è ora dovuta se i predetti
acquisti o acquisizioni sono effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020,
data così modificata, rispetto al precedente 31 dicembre 2021.
L’imposta, invece, viene incrementata per gli acquisti o le acquisizioni
effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Inoltre, viene previsto che alle persone fisiche che acquistano, anche in
locazione finanziaria, in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, un
veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti nuovi contributi:
-per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo
omologato in una classe inferiore a euro 6 e che sia stato immatricolato prima
del 1° gennaio 2011, il contributo è parametrato al numero di grammi di
anidride carbonica emessi per chilometro secondo gli importi di seguito
riportati, a condizione che il venditore riconosca uno sconto di almeno euro
2.000
CO2 (g/km) | Contributo in euro |
0 – 20 | 2.000 |
21 – 60 | 2.000 |
-per l’acquisto di un veicolo senza rottamazione e a condizione che il venditore pratichi uno sconto di almeno euro 1.000
CO2 (g/km) | Contributo in euro |
0 – 20 | 1.000 |
21 – 60 | 1.000 |
I contributi di cui sopra, che sono cumulabili anche con i contributi di cui al
comma 1031 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sono riconosciuti per i
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi prezzo risultante dal listino
prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro
IVA esclusa.
Fermo restando il contributo previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della
legge n. 145 del 2018, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in
Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria,
un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 nuovo di fabbrica, omologato in
classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo,
risultante dal listino prezzi della casa automobilistica inferiore a euro
40.000 al netto di IVA, è riconosciuto
-un contributo di euro 1.500 per l’acquisto di un solo veicolo con
-contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad
Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il
numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia
compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno
2.000 euro.
Per chi acquista in Italia, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021,
veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di
categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
-in base alla massa totale a terra del veicolo,
-all’alimentazione e
-all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in
una classe fino ad Euro 4/IV,
secondo la tabella riportata nel comma 657 dell’articolo 1 della legge n. 178
del 30 dicembre 2020, in commento.
ART. 1, COMMI DA 698 A 699
– CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI CARGOP BIKE
E’ riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 30 per
cento delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo
bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per
ciascuna impresa beneficiaria. E’ necessario un decreto attuativo.
ART. 1, COMMI DA 708 A 712
– REGIME FISCALE NAUTICA DA DIPORTO E NAVI PER LA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE
Ai fini Iva, con un intervento sull’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972,
viene disposto, attraverso un nuovo comma, che per nave adibita alla
navigazione in alto mare ai fini dell’applicazione del primo comma del citato
articolo 8-bis si deve intendere una nave che ha effettuato nell’anno solare
precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero
di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento; mentre per viaggio in alto
mare si deve intendere il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il
quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla
linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
Le modalità da seguire per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o
importazioni senza pagamento dell’imposta sono le seguenti:
-i soggetti interessati attestano la condizione della navigazione in alto mare
mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al
modello approvato con Provvedimento e deve essere trasmessa telematicamente
all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con
indicazione del protocollo di ricezione;
-la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti;
-gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere
indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati
dall’importatore nella dichiarazione doganale;
-i soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla
base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare,
la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.
A livello sanzionatorio viene previsto, attraverso l’inserimento di nuovi commi
dopo il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legislativo 471 del 1997, che la
sanzione di cui al terzo comma appena citato, ossia la sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del
tributo, si applica anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in
mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del DPR n.
633 del 1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la
predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
E’ punito con la medesima sanzione anche chi, in mancanza dei presupposti
richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana, la
sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa
all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del DPR
n. 633 del 1972
ART. 1, COMMI DA 1015 A 1022
– RIMBORSO SPESE LEGALI PER IMPUTATI ASSOLTI CON SENTENZA PENALE PASSATA IN
GIUDICATO
All’imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente
assolto (ex art. 530 c.p.p.) spetta un rimborso delle spese legali per un
massimo di 10.500 euro.
Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari
importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito
Per avere il rimborso deve essere presentata la fattura del difensore, che deve
essere pagata, corredata di parere di congruità del competente Consiglio
dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con
attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
Il rimborso non è riconosciuto nei seguenti casi:
– assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
– estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
– sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063
E COMMA1065 – CREDITO
D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI
Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili
organizzazioni di soggetti non residenti,
-indipendentemente dalla forma giuridica,
-dal settore economico di appartenenza,
-dalla dimensione e
-dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa,
che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato, ad eccezione
-dei veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR,
-dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 per cento,
-dei fabbricati e delle costruzioni,
-dei beni di cui all’allegato 3 alla legge n. 208 del 2015,
-dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti,
vengono riconosciuti i crediti d’imposta come di seguito indicati:
-se i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato A alla legge n. 232 del
2016 (beni ex iper ammortizzabili), nel limite massimo di euro 2 milioni, e se
i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016,
nel limite massimo di 1 milione di euro, il credito d’imposta è del 10 per
cento. Tale credito d’imposta è riconosciuto a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20
per cento del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è elevato al 15 per
cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati
dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Il presente
credito d’imposta può essere sfruttato anche da esercenti arti e professioni;
-se i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato A alla legge n. 232 del
2016 (beni ex iper ammortizzabili), nel limite massimo di euro 2 milioni, e se
i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016,
nel limite massimo di 1 milione di euro, il credito d’imposta è del 6 per
cento. Tale credito d’imposta è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20
per cento del costo di acquisizione. Il presente credito d’imposta può essere
sfruttato anche da esercenti arti e professioni;
-se i beni sono quelli indicati nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016
(beni ex iper ammortizzabili), il credito d’imposta:
–è del 50 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro,
–è del 30 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti
superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
–è del 10 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti
superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Tali crediti d’imposta sono riconosciuti a decorrere dal 16 novembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20
per cento del costo di acquisizione.
-se i beni sono quelli indicati nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016
(beni ex iper ammortizzabili), il credito d’imposta:
–è del 40 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro,
–è del 20 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti
superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
–è del 10 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti
superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Tali crediti d’imposta sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la
data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del
costo di acquisizione
-se i beni sono quelli indicati nell’allegato B alla legge n. 232 del 2016
(beni ex super ammortizzabili), nel limite massimo di 1 milione di euro, il
credito d’imposta è del 20 per cento. Vengono considerati agevolabili anche le
spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al
predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota
imputabile per competenza. Tale credito d’imposta è riconosciuto a decorrere
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno
2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
I crediti d’imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’entrata in
funzione dei beni oppure a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per
i beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016. Per il credito
d’imposta di cui alla prima alinea fruito da soggetti con un volume di ricavi o
compensi inferiori a 5 milioni di euro, lo stesso è utilizzabile in
compensazione in un’unica quota annuale.
Per i beni che devono essere interconnessi se l’interconnessione avviene in un
periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito
d’imposta può essere comunque fruito.
I soggetti che usufruiscono dei crediti d’imposta di cui sopra effettuano una
comunicazione al MISE.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in
funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono
ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate
all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è
corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il
relativo costo.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati
devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a
1058, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020.
Resta fermo l’obbligo di produrre una perizia asseverata rilasciata da un
ingegnere o un perito industriale da cui risulti che i beni possiedono
caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati
A e B alla legge n. 232 del 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario di
acquisizione del singolo bene non è superiore ad euro 300.00 può essere
predisposta una dichiarazione del legale rappresentante.
Il credito d’imposta non spetta:
-alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
-alle imprese in fallimento,
-alle imprese in liquidazione coatta amministrativa,
-alle imprese in concordato preventivo senza continuità aziendale,
-alle imprese sottoposte ad altra procedura concorsuale dalla legge
fallimentare o dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o altre leggi
speciali,
-alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al decreto
legislativo n. 231 del 2001.
Si ricorda che
- Per i PIR PMI viene riconosciuto un credito d’imposta se vi è realizzo di minusvalenze, perdite e differenziali negativi.
- Viene prorogato per il 2021 e il 2022, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023, il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.