LEGGE DI BILANCIO 2021: Incentivi per acquisto veicoli e credito d’imposta per beni strumentali nuovi

9 Gennaio, 2021 4:38 pm

Tra le misure varate con la legge di Bilancio 2021, vi sono quelle relative agli incentivi per l’acquisto di veicoli, il credito d’imposta per le cargo bike e quello per l’acquisizione di beni strumentali nuovi (Sole 24 Ore – Circolare in download)

ART. 1, COMMI DA 608 A 610 – MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA
Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022:
-il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari;
-il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici;
-il credito d’imposta per le testate edite in formato digitale.
Per quanto riguarda il primo credito d’imposta si evidenzia che l’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede un credito d’imposta che, limitatamente all’anno 2020, è concesso, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari, e non solo incrementali, effettuati su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il secondo credito d’imposta è quello introdotto dai commi da 806 a 809, dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018, che prevede un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno, incrementato a 4.000 euro l’anno per il 2020 ed estendendolo, sempre per il 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Infine, l’articolo 190 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d’imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro.

ART. 1, COMMI DA 612 A 613 – BONUS AGGIUNTIVO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET
Viene previsto un contributo aggiuntivo, da assegnare ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 20.000, ammessi a fruire del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, in base a quanto disposto dal Decreto del 7 agosto 2020, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

ART. 1, COMMI DA 614 A 615 – BONUS TV
Al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, viene esteso al 2021 il contributo di cui all’articolo 1, del comma 1039, della legge n. 205 del 2017, che prevedeva un buono di un valore massimo di 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro. Apposito decreto attuativo dovrà individuare il nuovo contributo.

ART. 1, COMMI DA 623 A 625 – KIT DIGITALIZZAZIONE
Ai nuclei familiari con
-un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui,
-con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario
-non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile,
-che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID),
è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.
Il bonus è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare.

ART. 1, COMMI DA 631 A 633 – FONDI INVESTIMENTI ESTERI
Attraverso una modifica all’articolo 27 del DPR 600 del 1973 viene stabilito che agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l’OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti.
Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui sopra non concorrono a formare il reddito.

ART. 1, COMMI DA 651 A 659 – INCENTIVI PER ACQUISTO DI AUTO
L’imposta, introdotta dal comma 1042, dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018, dovuta in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, parametrata in base al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, è ora dovuta se i predetti acquisti o acquisizioni sono effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2020, data così modificata, rispetto al precedente 31 dicembre 2021.
L’imposta, invece, viene incrementata per gli acquisti o le acquisizioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Inoltre, viene previsto che alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti nuovi contributi:
-per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo è parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro secondo gli importi di seguito riportati, a condizione che il venditore riconosca uno sconto di almeno euro 2.000

CO2 (g/km) Contributo in euro
0 – 20 2.000
21 – 60 2.000

-per l’acquisto di un veicolo senza rottamazione e a condizione che il venditore pratichi uno sconto di almeno euro 1.000

CO2 (g/km) Contributo in euro
0 – 20 1.000
21 – 60 1.000


I contributi di cui sopra, che sono cumulabili anche con i contributi di cui al comma 1031 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.
Fermo restando il contributo previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1 nuovo di fabbrica, omologato in classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi della casa automobilistica inferiore a euro 40.000 al netto di IVA, è riconosciuto
-un contributo di euro 1.500 per l’acquisto di un solo veicolo con
-contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro.
Per chi acquista in Italia, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
-in base alla massa totale a terra del veicolo,
-all’alimentazione e
-all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV,
secondo la tabella riportata nel comma 657 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, in commento.

ART. 1, COMMI DA 698 A 699 – CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI CARGOP BIKE
E’ riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. E’ necessario un decreto attuativo.

ART. 1, COMMI DA 708 A 712 – REGIME FISCALE NAUTICA DA DIPORTO E NAVI PER LA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE
Ai fini Iva, con un intervento sull’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972, viene disposto, attraverso un nuovo comma, che per nave adibita alla navigazione in alto mare ai fini dell’applicazione del primo comma del citato articolo 8-bis si deve intendere una nave che ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento; mentre per viaggio in alto mare si deve intendere il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.
Le modalità da seguire per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta sono le seguenti:
-i soggetti interessati attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
-la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti;
-gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale;
-i soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.
A livello sanzionatorio viene previsto, attraverso l’inserimento di nuovi commi dopo il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legislativo 471 del 1997, che la sanzione di cui al terzo comma appena citato, ossia la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo, si applica anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.
E’ punito con la medesima sanzione anche chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972

ART. 1, COMMI DA 1015 A 1022 – RIMBORSO SPESE LEGALI PER IMPUTATI ASSOLTI CON SENTENZA PENALE PASSATA IN GIUDICATO
All’imputato che, a seguito di un processo penale, sia stato definitivamente assolto (ex art. 530 c.p.p.) spetta un rimborso delle spese legali per un massimo di 10.500 euro.
Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito
Per avere il rimborso deve essere presentata la fattura del difensore, che deve essere pagata, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
Il rimborso non è riconosciuto nei seguenti casi:
– assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
– estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
– sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

ART. 1, COMMI DA 1051 A 1063 E COMMA1065 – CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI
Alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
-indipendentemente dalla forma giuridica,
-dal settore economico di appartenenza,
-dalla dimensione e
-dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa,
che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, ad eccezione
-dei veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR,
-dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5 per cento,
-dei fabbricati e delle costruzioni,
-dei beni di cui all’allegato 3 alla legge n. 208 del 2015,
-dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti,
vengono riconosciuti i crediti d’imposta come di seguito indicati:
-se i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper ammortizzabili), nel limite massimo di euro 2 milioni, e se i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di 1 milione di euro, il credito d’imposta è del 10 per cento. Tale credito d’imposta è riconosciuto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è elevato al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Il presente credito d’imposta può essere sfruttato anche da esercenti arti e professioni;
-se i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper ammortizzabili), nel limite massimo di euro 2 milioni, e se i beni sono diversi da quelli di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di 1 milione di euro, il credito d’imposta è del 6 per cento. Tale credito d’imposta è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Il presente credito d’imposta può essere sfruttato anche da esercenti arti e professioni;
-se i beni sono quelli indicati nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper ammortizzabili), il credito d’imposta:
–è del 50 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
–è del 30 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
–è del 10 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Tali crediti d’imposta sono riconosciuti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
-se i beni sono quelli indicati nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016 (beni ex iper ammortizzabili), il credito d’imposta:
–è del 40 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
–è del 20 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
–è del 10 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Tali crediti d’imposta sono riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
-se i beni sono quelli indicati nell’allegato B alla legge n. 232 del 2016 (beni ex super ammortizzabili), nel limite massimo di 1 milione di euro, il credito d’imposta è del 20 per cento. Vengono considerati agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Tale credito d’imposta è riconosciuto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
I crediti d’imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’entrata in funzione dei beni oppure a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016. Per il credito d’imposta di cui alla prima alinea fruito da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, lo stesso è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Per i beni che devono essere interconnessi se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere comunque fruito.
I soggetti che usufruiscono dei crediti d’imposta di cui sopra effettuano una comunicazione al MISE.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020.
Resta fermo l’obbligo di produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito industriale da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario di acquisizione del singolo bene non è superiore ad euro 300.00 può essere predisposta una dichiarazione del legale rappresentante.
Il credito d’imposta non spetta:
-alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
-alle imprese in fallimento,
-alle imprese in liquidazione coatta amministrativa,
-alle imprese in concordato preventivo senza continuità aziendale,
-alle imprese sottoposte ad altra procedura concorsuale dalla legge fallimentare o dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o altre leggi speciali,
-alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive in base al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Si ricorda che

  • Per i PIR PMI viene riconosciuto un credito d’imposta se vi è realizzo di minusvalenze, perdite e differenziali negativi.
  • Viene prorogato per il 2021 e il 2022, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023, il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.