Nel segno della pace fiscale 2019

10 Gennaio, 2019 9:26 am

Nel segno della pace fiscale 2019

La chiamavano pace fiscale!
Nella Gazzetta Ufficiale 31.12.2018 sono state pubblicate le misure per chiudere le posizioni aperte con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La prima delle misure ha stralciato automaticamente e definitivamente, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 5 del collegato fiscale, i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010. Invece, per i debiti delle persone fisiche diversi da quelli di cui all’art. 4, D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito dalla L. 17 .12.2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, compresi i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, è possibile l’estinzione con il saldo e stralcio, versando una somma determinata.
L’indicatore di riferimento per comprovare la situazione di difficoltà è l’ISEE e, nella fattispecie deve essere inferiore a 20.000 euro. Qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e interessi per un importo pari al 16% del totale; al 20% se l’ISEE è tra 8.500 e 12.500 euro; al 35% se l’ISEE supera 12.500 euro.
L’agente della riscossione, con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione. In presenza di irregolarità e omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione, o di irregolarità e omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti della definizione agevolata.
Altra misura per fare pace con il Fisco è la nuova definizione agevolata cosiddetta “rottamazione-ter” per le somme affidate all’agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017. Per adire è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019. Nel beneficio della rottamazione-ter, sono inclusi i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) purché il debitore non abbia perfezionato le stesse con l’integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Le somme che scaturiscono dalla rottamazione-ter si possono pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31.07 e 30.11.2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31.07.2019.

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