NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2020 PER IL SETTORE AGRICOLO

23 Gennaio, 2020 9:25 am

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ex super ed iper ammortamento)

Anche alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale sono riconosciuti degli incentivi per l’acquisto dei beni strumentali nuovi, in particolare per quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il Piano Nazionale Impresa 4.0.

Più in particolare, è concesso un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (Mod. F24), alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, comprese dunque le imprese agricole sia in forma individuale che societaria tassate in base al reddito agrario, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Soggetti esclusi

Non possono accedere al credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto n. 267/1942, dal codice sulla crisi d’impresa, di cui al D. Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, c. 2, del D. Lgs. n. 231/2001.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali, ad esclusione:

  • dei veicoli indicati all’articolo 164, c.1, del TUIR;
  • dei beni per i quali il D.M 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento
  • dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. n. 208/2015, nonché́ dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono, inoltre, agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali di cui all’allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017).

Misura del credito d’imposta e periodo di fruizione

  1. Per gli investimenti aventi a oggetto beni strumentali diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico (Impresa 4.0) il credito d’imposta è stabilito nella misura del 6% dei costi sostenuti, nel limite massimo di investimento ammissibile pari a 2 milioni di euro.
  • Per gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati nell’apposita tabella A allegata alla L. n.232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% dei costi sostenuti, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

  • Per gli investimenti in beni di cui al predetto allegato B alla L. n. 232/2016 cioè per i beni immateriali connessi agli investimenti in beni materiali Impresa 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% dei costi ammissibili nel limite massimo di 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Come già detto, Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello 22 dell’avvenuta interconnessione (v. Infra) per i beni tecnologici di cui alle predette tabelle A e B.

Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante relativamente ai beni strumentali in generale (6%).

Sviluppo dell’innovazione in agricoltura

Il comma 520 inserito dal Senato, concede alle imprese agricole, al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità di prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo.

Esso demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione di criteri, delle modalità e delle procedure per l’erogazione dei contributi nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per il 2020, previsto dal comma 521.

Determinazione del reddito d’impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici

La norma, frutto dell’azione sindacale della confederazione che l’ha proposta e sostenuta nelle sedi competenti, prevede, con l’aggiunta del comma 3 bis all’art. 56 bis del TUIR, che per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%.

Si tratta di un rilevante risultato atteso che per la categoria delle imprese florovivaistiche è ricorrente il caso in cui per soddisfare le esigenze della clientela si acquistino varietà di prodotti da altri produttori florovivaistici che ordinariamente richiederebbero la determinazione del reddito in via analitica.

Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

Sono prorogate, anche per il 2020, le norme sul credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108 della L. n. 208/2015 (legge di bilancio 2016) per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del D.lgs. n. 241/97 (mod. F24), si ricorda, è concesso ai titolari di reddito d’impresa, con esclusione quindi delle imprese agricole individuali e delle società semplici soggette alla determinazione del reddito agrario, in base all’art. 32 del TUIR, ed è attribuito nella misura massima consentita dalla carta degli aiuti a finalità regionale. Le aliquote sono rimaste invariate: 45% per PMI; 35% per medie imprese; 25% per le imprese più grandi.

Detrazioni fiscali per spese veterinarie

Introdotta in Senato, la norma innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione d’imposta, come stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

Super ammortamento per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali

Al fine di incentivare, sulla falsa riga delle norme agevolative del super ammortamento, gli investimenti in colture arboree pluriennali (vigneti, frutteti, ecc), si prevede un incremento del 20% del costo sostenuto per la realizzazione di nuovi impianti, incrementando di conseguenza la quota deducibile annuale quale spesa relativa a più esercizi, ai fini del reddito d’impresa, atteso che a norma dell’art. 108, c.1, del TUIR le spese relative a tali tipologie di beni pluriennali si deducono in funzione della vita utile degli stessi impianti (es. 15 anni per vigneti, 20 anni per frutteti, ecc., cfr Circolare Min. finanze nr. 11/1991 e n. 98/2000), in considerazione della in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31.12.88.

Tuttavia, se gli intenti sono più che condivisibili (sul punto, la nuova norma di incentivo è conseguente ad apposita richiesta confederale), per esigenze di gettito se ne è limitata la sua applicazione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con una formulazione tecnicamente lacunosa che non permette una corretta interpretazione della disposizione. Infatti, non si è tenuto conto che gli impianti in parola entrano, normalmente, in produzione dopo qualche anno dalla loro ultimazione. Pertanto è estremamente difficile che un nuovo impianto realizzato nel corso del triennio possa dar luogo immediatamente a ricavi che è il presupposto per la deduzione secondo il criterio di competenza della quota annuale, rendendo di fatto la norma difficilmente applicabile nei predetti anni.

Oleoturismo

Sono estese alle attività di oleoturismo le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2018 relative alle attività di enoturismo, in particolare la determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25% e di un regime forfetario dell’IVA (quest’ultimo applicabile solo ai soggetti produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE).

Per attività di “oleoturismo”, definite dal comma 514, si intendono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Al pari dell’enoturismo, dunque, le attività oleoturistiche sono state formalmente riconosciute come attività agricole connesse ex art. art. 2135 del codice civile, se svolte dall’imprenditore agricolo. Per dare inizio all’attività oleoturistica occorre presentare una SCIA al comune di pertinenza in conformità alla normativa regionale.

Misura “Resto al Sud”

Il comma 320 interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”, stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1 gennaio 2019.

Si rammenta che il D.L. n. 91/2017, convertito dalla Legge 123/2017 (recanti disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno) introduce la misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud”. La misura è stata originariamente rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Successivamente, con la legge di bilancio per il 2019 il limite di età massimo, originariamente stabilito in 35 anni, è stato innalzato a 45 anni. La norma in esame precisa che per l’anno 2019 e per l’anno 2020 il requisito del limite di età si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 (e quindi dal 1 gennaio 2019).

Sommariamente, l’anzidetta misura è diretta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Recentemente la misura è stata estesa anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Attraverso tale misura sono finanziate le attività imprenditoriali relative alla produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa. I beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto solo per l’attività di impresa.

I beneficiari devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento e le imprese, le società e le attività libero-professionali devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni suddette.

Il finanziamento consiste:

– per il 35% in erogazioni a fondo perduto;

– per il 65% in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.

È opportuno evidenziare che le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse stanziate: si tratta dunque di un incentivo a sportello, le cui domande vengono esaminate senza graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

L’istruttoria sulle istanze è svolta da INVITALIA.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino a 50 mila euro. Nel caso di istanza presentata da più soggetti già costituiti o che intendono costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l’importo massimo erogabile è pari a 50.000 mila euro per socio, che presenti i requisiti sopra indicati, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore de minimis.

Interventi a favore dell’agricoltura

Il comma 504 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo e al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il comma 505 prevede che tali mutui siano concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 507, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la competitività delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Esso demanda inoltre ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo.

Il comma 508 ridefinisce l’ambito delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi. Resta ferma la finalità relativa alle campagne di contrasto dell’Italian sounding.

Più precisamente viene modificato l’art. 30 del decreto legge n. 133 del 2014 che prevede, al comma 1, che il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.

Il piano è adottato d’intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, per alcune delle azioni previste, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 stabilisce che il piano contenga le seguenti azioni, con la relativa dotazione finanziari:

a) iniziative di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare piccole e medie;

b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, agricole e agroalimentari, e tutela all’estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

d) sostegno alle penetrazioni dei prodotti italiani nei diversi mercati;

e) realizzazione di un segno distintivo unico per le iniziative di promozione all’estero e durante l’Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;

f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;

g) sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;

h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;

i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro piccole e medie imprese in particolare attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;

j) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e di assistenza degli investitori esteri in Italia;

k) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.

Il comma 510 prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell’ISMEA si applicano le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell’atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

Più precisamente si tratta dei terreni che ISMEA è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all’acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. La disposizione prevede che in caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, dietro apposizione di ipoteca legale. L’ISMEA veniva, quindi, chiamata ad utilizzare le risorse derivanti dalle vendite esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il comma 511 incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Fondo per l’agricoltura biologica

Il comma 522 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato Fondo per l’agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.

Si coglie l’occasione per evidenziare che il metodo di produzione biologica trova il proprio riferimento normativo nella normativa europea e più precisamente nei regolamenti 834/2007 e 2018/848. Ivi è definito cosa deve intendersi per metodo di produzione biologica e i requisiti necessari per poter commercializzare Prodotti di tale genere.

Piano straordinario per la promozione del Made in Italy

E’ autorizzata la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario di promozione del Made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia, già in corso ed affidato all’ICE. Il piano prevede, tra l’altro, la finalità di valorizzare le produzioni di eccellenza agricole e agroalimentari.

Il contenuto dell’articolo di maggiore interesse per le imprese è dato dal rifinanziamento del Piano straordinario attuato dall’Agenzia ICE negli ultimi anni, garantendo così continuità all’attività di promozione, partecipazione a fiere internazionali, assistenza alle imprese nell’attività di internazionalizzazione con particolare riferimento all’export.

Sostegno al reddito lavoratori settore pesca

Introdotte in Senato, le norme prevedono misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, prorogando per il 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019.

Sostegno alle imprese colpite da cimice asiatica

È previsto che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni da cimice asiatica e non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possano beneficiare degli interventi compensativi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori (d.lgs.102/2004), che viene incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Comma 501:

In particolare tali interventi possono assumere diverse forme ma essenzialmente, tra le altre:

– Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato;

– Prestiti a tasso agevolato per le esigenze di esercizio nell’anno;

– Proroga delle operazioni di credito agrario;

– Agevolazioni previdenziali.

Al fine di attivare la deroga è però essenziale – prevede sempre il comma 501 – che le regioni nel cui territorio si è verificato l’attacco, come possono in virtù sempre della norma approvata, deliberino la proposta di declaratoria di eccezionalità entro sessanta giorni (termine perentorio) dalla entrata in vigore alla legge di bilancio e cioè dal primo gennaio scorso